
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 3998 del 19 Febbraio 2014. Al fine di far guadagnare alla sentenza ecclesiastica piena efficacia nell'ordinamento italiano, i Patti Lateranensi - così come modificati dagli "accordi di Villa Madama" del 1984 - richiedono che la Corte d'Appello territorialmente competente esamini la sentenza interessata al fine di individuarne eventuali incompatibilità sulla base degli articoli 796 e 797 cod. proc. civ., oggi abrogati ma pur sempre efficaci in questa particolare circostanza.
Nel caso di specie la Cassazione chiarisce quali siano gli effetti, sul processo di separazione personale in corso, dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza ecclesiastica confermante la nullità del matrimonio concordatario. Nel caso di specie tale pronuncia ecclesiastica è intervenuta nelle more del giudizio d'appello; e il marito, già condannato al versamento dell'assegno periodico di mantenimento, ha contestato in Cassazione che il giudice del merito potesse adottare tale decisione in presenza di sentenza di nullità matrimoniale. Ogni statuizione in questo senso sarebbe stata travolta dall'effetto del passaggio in giudicato di tale sentenza.
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